Soluzione duratura: rimpatrio e ritorno

Come tutori dovete aiutare a identificare una soluzione duratura nel superiore interesse del bambino. Oltre a rispondere ai bisogni immediati, è necessario organizzare un piano a lungo termine per ogni bambino sotto tutela. Per i minori non accompagnati che si trovano al di fuori del paese di origine, piano a lungo termine significa trovare una “soluzione duratura” che sia nel loro interesse superiore. Si può trattare sia dell’integrazione nel paese accogliente che del ritorno nel paese d’origine.

Il rimpatrio del minore al paese d’origine deve essere organizzato soltanto se è nel suo superiore interesse e deve avvenire in conformità al principio di non respingimento, che vieta il rimpatrio qualora sussista il rischio di tortura, persecuzione e altri gravi maltrattamenti. Soltanto in alcuni Stati membri dell’Unione Europea la normativa definisce il ruolo del tutore nella ricerca di una soluzione duratura. Nella maggior parte degli Stati membri, tuttavia, i tutori, in veste di rappresentanti legali del minore, hanno il diritto di presentare ricorso contro una decisione di rimpatrio, se ritengono che sia contraria all’interesse superiore del minore.

Come tutore dovresti essere il primo punto di contatto per le autorità che intendono emettere una decisione di rimpatrio nei confronti di un minore non accompagnato. Dovrebbero contattare e consultare il tutore e tenere nella debita considerazione il suo parere in merito all’interesse superiore del minore. Per stabilire se il rimpatrio sia o non sia nell’interesse superiore del minore, la buona prassi prevede la conduzione della procedura di determinazione dell’interesse superiore descritta in precedenza.
Potresti avviare il processo chiedendo alle autorità nazionali competenti di ottenere informazioni dal paese d’origine del minore ed esaminarle.
È inoltre importante assicurare che le autorità competenti conducano una valutazione della situazione familiare e sociale, quale precondizione per adottare una decisione informata in merito a se il rimpatrio e il ricongiungimento familiare siano o non siano nell’interesse superiore del minore1.

Questa parte del toolkit fornisce informazioni riguardo a:

  • trasferimento in un Paese terzo;
  • ritorno nel Paese d’origine.
  • Trasferimento in un Paese terzo

    Introduzione
    L’acquis dell’Unione in materia di asilo prevede un meccanismo, solitamente detto «procedura di Dublino», per determinare quale Stato membro dell’UE sia competente a esaminare una domanda di protezione internazionale.
    Il Regolamento di Dublino III (Regulation (EU) No. 604/2013), si applica a 32 paesi, che includono i 28 paesi membri dell’Unione, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.
    L’articolo 6 del regolamento, che riguarda i minori, prescrive che l’interesse superiore del minore deve costituire un criterio fondamentale. I minori non accompagnati devono essere assistiti da un rappresentante che possieda le qualifiche e le competenze necessarie per promuoverne l’interesse superiore in ogni fase della procedura di Dublino2.

    Il regolamento stabilisce, inoltre, che un solo Paese può essere responsabile della richiesta di protezione internazionale. Ci sono diverse ragioni per le quali un particolare Paese membro dell’UE può essere responsabile dell’istruttoria di una domanda di protezione internazionale: ad esempio la presenza di un familiare o di un parente in quel Paese, l’aver ottenuto il visto o il permesso di soggiorno, o l’aver viaggiato attraverso un altro paese Dublino III con mezzi regolari o irregolari.
    L’importanza di conoscere il Regolamento è il compito pedagogico del tutore, che ne deriva.
    Il superiore interesse del minore è un criterio decisivo. Quindi, occorre considerare se lo sviluppo del bambino possa essere positivamente stimolato attraverso il trasferimento in un altro Stato membro, dove siano residenti un familiare o un parente. Il tutore deve, perciò, cooperare a livello transnazionale, al fine di ottenere informazioni sulla situazione del familiare o del parente in un altro Stato UE.

    Informazioni

    Per varie ragioni, un bambino non accompagnato può ritrovarsi in uno Stato membro, mentre la sua famiglia si trova in un altro.
    In queste situazioni, il Regolamento di Dublino III offre la possibilità di riunire il bambino alla famiglia.
    Sulla base di Dublino III, il bambino può essere riunito ai genitori, così come a fratelli, sorelle, zii e zie, nonni o altri adulti che si siano presi cura del bambino nel paese di origine.
    La priorità è collocare il bambino non accompagnato nello stesso Stato membro di un parente o familiare, garantendo così il superiore interesse del minore.

    Prima di tutto, il Regolamento attribuisce la responsabilità di procedere con la richiesta di protezione internazionale allo Stato membro in cui il minore non accompagnato ha un “membro della famiglia” (definito come genitore, coniuge o figlio) o un “fratello” che è “legalmente presente” nel Paese. Questo stato ha l’obbligo di assumersi la responsabilità di esaminare la domanda del minore straniero non accompagnato. Secondariamente, attribuisce la responsabilità di procedere con la domanda di asilo allo stato membro in cui il minore non accompagnato ha un “parente” (definito come uno zio/zia adulto/a o un nonno/nonna) che è “legalmente presente” nel paese.
    In questo caso, ci sono ulteriori condizioni: deve esserci un’indagine indipendente per verificare che il familiare sia in grado di prendersi cura del minore, e l’assegnazione della responsabilità deve essere nel superiore interesse del minore3.

    Una volta che è chiaro che il richiedente asilo è un minore non accompagnato che ha una famiglia o dei parenti, come definito dalle regole dell’UE, in un dato Stato membro, il minore deve essere trasferito nel Paese per farvi domanda di protezione internazionale. Il minore non accompagnato dovrebbe fornire alle autorità statali le informazioni sulla presenza di familiari o parenti in qualsiasi paese di Dublino.

    I mezzi di prova in caso di presenza di familiari o parenti (padre, madre, figlio, fratelli, zie, zii, nonni, adulto responsabile per il bambino, tutore) di un minore non accompagnato sono:

    • permessi di soggiorno rilasciati al familiare;
    • evidenza che la persona è un familiare, se disponibile;
    • in caso contrario, e se necessario, un esame del DNA o del sangue;
    • informazioni verificabili da parte del richiedente;
    • dichiarazioni dei familiari interessati;
    • rapporti/conferme delle informazioni da parte di un organizzazione internazionale, (UNHCR)4.

     

    E’ importante che il minore non accompagnato riferisca appena possibile alle autorità statali, se ritiene che madre, padre, fratello, sorella, zii, nonni possano essere presenti in uno dei paesi di Dublino, e, se così, se questi lo vogliano o meno con loro.

    Il superiore interesse del minore

    Il superiore interesse del minore deve essere rispettato. In assenza di familiari o parenti, un minore non accompagnato- come ogni altro richiedente asilo- può scegliere in quale Stato membro fare richiesta.
    La Corte di Giustizia Europea ha confermato (nel caso di MA) che questo è il caso anche dopo che il minore ha già fatto richiesta in un altro stato5.

    Principio di non trasferimento del minore

    Trasferire un minore non accompagnato da uno stato ad un altro ha un impatto negativo sul suo benessere.
    Trasferire o minacciare di trasferire può portare alla loro sparizione. Il Paese responsabile di esaminare la domanda di asilo di un bambino dovrebbe essere quello in cui è stata fatta la richiesta di asilo più recente, al fine di evitare spostamenti non necessari, eccetto quando il trasferimento ha l’obiettivo del ricongiungimento familiare o è nell’interesse del bambino.
    I bambini non dovrebbero essere separati dai familiari, inclusi fratelli o sorelle che sono già in Europa. I Paesi membri dovrebbero avere l’obbligo di rintracciare i familiari residenti nell’Unione.

    Lunghezza delle procedure

    Se il Paese membro in cui è stata presentata richiesta di asilo ritiene che un altro Paese debba essere responsabile di esaminare la domanda, richiede a quest’ultimo di assumersi la responsabilità entro 3 mesi dalla data di invio della richiesta di asilo.
    Lo Stato al quale la richiesta viene inviata deve rispondere entro 2 mesi dalla recezione della richiesta. La mancata risposta entro il termine prefissato significa che lo stato ha accettato la responsabilità della domanda. Il trasferimento avviene entro 6 mesi dal momento in cui il Paese ha accettato la responsabilità del procedimento.

    Finlandia

    Il Servizio Immigrazione finlandese fornisce informazioni sulla procedura Dublino (in finlandese). Informazioni sul ruolo del tutore nella procedura sono disponibili nel Manuale per tutori pubblicato dal Servizio Immigrazione finlandese (in finlandese).

    Grecia

    Il Servizio di asilo greco fornisce informazioni (in greco) sulla procedura Dublino qui. Informazioni sul Network di tutela METAdrasi per i bambini non accompagnati e il ruolo dei membri di tale network (in inglese) sono disponibili qui .

    Formazione e strumenti

    Lista di controllo: ulteriori possibili interventi del tutore o, in sua assenza, del rappresentante legale in relazione alla procedura di Dublino

    • Riesaminare i documenti pertinenti contenuti nel fascicolo del minore relativo all’asilo.
    • Verificare e assicurare che le autorità competenti per l’asilo rispettino tutte le garanzie previste dal regolamento Dublino per la protezione dei minori non accompagnati.
    • Promuovere decisioni basate su considerazioni riguardanti l’unità familiare, il benessere e lo sviluppo sociale del minore, l’incolumità del minore e le opinioni del minore.
    • Assicurare che il minore sia adeguatamente informato e facilitare la sua partecipazione.;
    • Facilitare i contatti con i familiari, se richiesto dal minore.
    • Opporsi alla privazione della libertà e richiedere modalità di accoglienza sicure, che tengano conto delle esigenze specifiche del minore.
    • Adoperarsi affinché i trasferimenti in altri Stati membri dell’UE siano effettuati con modalità adatte al minore e accompagnare il minore quando le circostanze lo richiedono o adoperarsi affinché il trasferimento abbia luogo soltanto se è nell’interesse superiore del minore6.
    • Buone pratiche

      Il progetto “Supporto Dublino per i tutori” è stato implementato da Nidos nel 2013-2014 in cooperazione con la Caritas Internazionale e France Terre d’Asile, con il supporto finanziario del Fondo europeo per i Rifugiati. L’obiettivo era offrire consulenza ai tutori nell’UE nel rispetto del Regolamento Dublino III. Il report finale del progetto è disponibile qui. Nidos ha incluso nel progetto un helpdesk per assistere i tutori nei casi di minori non accompagnati che rientrano nel regolamento di Dublino. Quest’assistenza, basata su anni di esperienza, riguarda diversi elementi del ricongiungimento ai sensi del Regolamento di Dublino:

      • Rendere concreto il superiore interesse del minore;
      • Aiutare a comprendere i fattori importanti nel processo di ricongiungimento;
      • Fornire dettagli di contatto;
      • Informazioni riguardo al processo in tutti i paesi dell’UE;
      • Posizione del tutore rispetto alle procedure legali del Regolamento di Dublino.
  • Ritorno al paese d’origine

    Informazioni

    Il rimpatrio del minore al paese d’origine deve essere organizzato soltanto se è nel suo superiore interesse e deve avvenire in conformità al principio di non respingimento, che vieta il rimpatrio qualora sussista il rischio di tortura, persecuzione e altri gravi maltrattamenti7.

    Rimpatriare è un grosso problema per la maggior parte dei minori non accompagnati. Temono per la propria sicurezza o di andare incontro a rappresaglie perché sono partiti. Si vergognano inoltre di non essere stati in grado di aiutare la propria famiglia o hanno paura di essere rifiutati da essa per non avere avuto successo in Europa.

    I minori potrebbero infatti non essere i benvenuti nella famiglia se tornano a mani vuote. Spesso le famiglie hanno fatto enormi sacrifici finanziari per pagare il viaggio e tornare senza soldi può costituire per loro un serio problema finanziario. Inoltre tornare a mani vuote dall’Europa non è considerato molto credibile agli occhi della comunità locale nel paese di origine. Un minore non accompagnato che ritorna può essere considerato un fallimento e non essere più benvenuto nella comunità, rendendogli difficili le opportunità per avere un alloggio e uno stipendio.

    Offrire assistenza sul rimpatrio può ridurre molti di questi problemi. E’ importante:

    • Disporre d’informazioni aggiornate sulla sicurezza nel paese d’origine;
    • Conoscere le esperienze di coloro che sono già tornati;
    • Informare la famiglia circa la ragione dell’improvviso ritorno, in modo da “scusare” il minore;
    • Avere un piano di rimpatrio che miri a non farlo tornare “a mani vuote” (ad esempio includendo l’istruzione con focus sul rimpatrio) e consultando la famiglia8.

     

    Una guida su come reperire le informazioni relative al paese d’origine è disponibile qui Conoscenze e competenze‘.

    Grecia

    Il Rientro volontario assistito e i Programmi di reinserimento (AVRR) si rivolgono a cittadini di paesi terzi che non possono o non vogliono stare in Grecia. E’ prevista un’assistenza speciale per i migranti vulnerabili, come le vittime di tratta, i bambini non accompagnati, le famiglie con un solo genitore e gli individui che necessitano cure mediche. Maggiori informazioni sono disponibili qui (in inglese).

    Finlandia

    Il progetto Alone in Finland (Yksin Suomessa) ha elaborato un manuale per tutori con alcune informazioni riguardo al ritorno nel paese d’origine. È disponibile qui (in finlandese).

    Formazione e strumenti

    Monitoraggio dopo il rientro

    Come parte del progetto Monitoring Returned Children – Kosovo and Albania (MRM), è stato sviluppato uno strumento di osservazione basato sul modello BIC dell’università di Groningen e sul Questionario sulle capacità e sulle difficoltà (SDQ). I risultati del progetto mostravano che i bambini che tornavano spontaneamente si trovavano nella condizione migliore anche a livello mentale, mentre quelli che rientravano forzatamente erano a disagio. Il progetto MRM mette in luce che è possibile monitorare il benessere dei minori dopo il ritorno per migliorare le politiche e l’assistenza in maniera strutturata e metodologica, con costi limitati. Il modello è applicabile in qualsiasi paese d’origine, anche se il riferimento di base (l’interpretazione delle 14 condizioni di sviluppo nel contesto locale) deve essere elaborato separatamente per ognuno di essi. Un maggior numero di casi migliora lo strumento in generale, così come il riferimento di base specifico per ogni paese. MRM non necessita strutture fisse per l’implementazione ed è relativamente facile da applicare. Maggiori informazioni si possono trovare qui.

    Buone pratiche

    I Paesi Bassi: la politica di rimpatrio di Nidos

    La politica di rimpatrio di Nidos è basata su una visione che s’impegna a lavorare su due fronti per garantire il rientro sostenibile: l’impegno del minore e quello della famiglia.
    Tale impegno può essere raggiunto se si prepara un piano sostenibile per il rimpatrio in collaborazione con il minore e la famiglia. Il piano dovrebbe offrire un’esistenza indipendente, basata su informazioni corrette e credibili, monitorata dalle organizzazioni locali e internazionali insieme alla gestione del caso da parte di Nidos con l’impegno del minore e della famiglia.

    Questo impegno su due fronti può essere raggiunto attraverso:

    • buon tempismo;
    • coinvolgimento della famiglia nella situazione del minore dall’inizio; attivazione della famiglia riguardo ai problemi e ai piani per il futuro;
    • determinazione, insieme al minore, del momento in cui le possibilità di rimpatrio verranno esaminate;
      preparazione del piano di rimpatrio.

    Piano di rimpatrio sostenibile:

    • offrire al minore un luogo sicuro;
    • offrire al minore la prospettiva di un’esistenza indipendente tramite il lavoro o lo studio;
    • offrire al minore opportunità di sviluppo;
    • è preparato da, o con il consenso e il supporto della famiglia;
    • offre accoglienza su base familiare, preferibilmente all’interno della famiglia, altrimenti in altre forme;
    • è supportato dalle organizzazioni locali.

    Assicurare un rimpatrio sostenibile significa:

    • che esso è monitorato dalle organizzazioni internazionali o locali;
    • che il piano di rimpatrio e il primo periodo sono supervisionati per permettere, se necessario, adeguamenti con l’aiuto di organizzazioni locali e/o la famiglia9.

    Danimarca: consulenza per il rimpatrio

    Il Consiglio Danese per i Rifugiati fornisce consulenze e informazioni sulla possibilità del rimpatrio volontario per i richiedenti asilo ai quali la domanda è stata negata e per i minori stranieri non accompagnati che hanno ricevuto la decisione finale da parte delle autorità danesi per l’immigrazione.
    Offrono una consulenza imparziale e forniscono spiegazioni in merito alla procedura di asilo e al contesto normativo danese ed europeo. Forniscono informazioni ai minori stranieri non accompagnati riguardo ai loro obblighi nella difficile situazione in cui si trovano e rispetto alla possibilità di supportali attraverso programmi di rimpatrio nei paesi di origine.
    La consulenza si svolge secondo una modalità child-friendly e, in tal modo, offre a ciascun bambino le migliori opzioni per assumere decisioni informate.
    Il Consiglio Danese per i Rifugiati resta in stretto contatto e coopera con il tutore legale, il quale spesso partecipa ad incontri con il Consiglio stesso.
    La consulenza viene sempre svolta con attenzione, concentrandosi sul miglior interesse del minore e in relazione al suo sviluppo sociale ed emotivo e sulla relazione di fiducia esistente tra il bambino non accompagnato e il tutore.
    Accettare la situazione è spesso difficile per il minore straniero non accompagnato con molti pensieri e aspettative sul futuro.
    Può essere utile, per il bambino e per il tutore, il coinvolgimento di un consulente imparziale, che fornisca prospettive oggettive sui diversi argomenti, che possa fare la differenza nell’accompagnare il bambino lungo il percorso e che possa supportalo nell’assumere le dovute decisioni.
    Il Consiglio Danese per i Rifugiati, inoltre, raccoglie informazioni sui paesi di origine dei richiedenti asilo e rifugiati presenti in Danimarca. Alcuni dei Paesi più significativi sono descritti in schede paese, che hanno l’obiettivo di fornire una breve sintesi, tra le altre cose, della situazione politica in relazione con la politica danese di asilo. Le informazioni delle schede paese sono utilizzate, per esempio, per presentare ricorsi al Danish Refugee Appeal Board (Commissione Danese per i ricorsi dei rifugiati).