Introduzione
L’acquis dell’Unione in materia di asilo prevede un meccanismo, solitamente detto «procedura di Dublino», per determinare quale Stato membro dell’UE sia competente a esaminare una domanda di protezione internazionale.
Il Regolamento di Dublino III (Regulation (EU) No. 604/2013), si applica a 32 paesi, che includono i 28 paesi membri dell’Unione, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.
L’articolo 6 del regolamento, che riguarda i minori, prescrive che l’interesse superiore del minore deve costituire un criterio fondamentale. I minori non accompagnati devono essere assistiti da un rappresentante che possieda le qualifiche e le competenze necessarie per promuoverne l’interesse superiore in ogni fase della procedura di Dublino.
Il regolamento stabilisce, inoltre, che un solo Paese può essere responsabile della richiesta di protezione internazionale. Ci sono diverse ragioni per le quali un particolare Paese membro dell’UE può essere responsabile dell’istruttoria di una domanda di protezione internazionale: ad esempio la presenza di un familiare o di un parente in quel Paese, l’aver ottenuto il visto o il permesso di soggiorno, o l’aver viaggiato attraverso un altro paese Dublino III con mezzi regolari o irregolari.
L’importanza di conoscere il Regolamento è il compito pedagogico del tutore, che ne deriva.
Il superiore interesse del minore è un criterio decisivo. Quindi, occorre considerare se lo sviluppo del bambino possa essere positivamente stimolato attraverso il trasferimento in un altro Stato membro, dove siano residenti un familiare o un parente. Il tutore deve, perciò, cooperare a livello transnazionale, al fine di ottenere informazioni sulla situazione del familiare o del parente in un altro Stato UE.
Informazioni
Per varie ragioni, un bambino non accompagnato può ritrovarsi in uno Stato membro, mentre la sua famiglia si trova in un altro.
In queste situazioni, il Regolamento di Dublino III offre la possibilità di riunire il bambino alla famiglia.
Sulla base di Dublino III, il bambino può essere riunito ai genitori, così come a fratelli, sorelle, zii e zie, nonni o altri adulti che si siano presi cura del bambino nel paese di origine.
La priorità è collocare il bambino non accompagnato nello stesso Stato membro di un parente o familiare, garantendo così il superiore interesse del minore.
Prima di tutto, il Regolamento attribuisce la responsabilità di procedere con la richiesta di protezione internazionale allo Stato membro in cui il minore non accompagnato ha un “membro della famiglia” (definito come genitore, coniuge o figlio) o un “fratello” che è “legalmente presente” nel Paese. Questo stato ha l’obbligo di assumersi la responsabilità di esaminare la domanda del minore straniero non accompagnato. Secondariamente, attribuisce la responsabilità di procedere con la domanda di asilo allo stato membro in cui il minore non accompagnato ha un “parente” (definito come uno zio/zia adulto/a o un nonno/nonna) che è “legalmente presente” nel paese.
In questo caso, ci sono ulteriori condizioni: deve esserci un’indagine indipendente per verificare che il familiare sia in grado di prendersi cura del minore, e l’assegnazione della responsabilità deve essere nel superiore interesse del minore.
Una volta che è chiaro che il richiedente asilo è un minore non accompagnato che ha una famiglia o dei parenti, come definito dalle regole dell’UE, in un dato Stato membro, il minore deve essere trasferito nel Paese per farvi domanda di protezione internazionale. Il minore non accompagnato dovrebbe fornire alle autorità statali le informazioni sulla presenza di familiari o parenti in qualsiasi paese di Dublino.
I mezzi di prova in caso di presenza di familiari o parenti (padre, madre, figlio, fratelli, zie, zii, nonni, adulto responsabile per il bambino, tutore) di un minore non accompagnato sono:
- permessi di soggiorno rilasciati al familiare;
- evidenza che la persona è un familiare, se disponibile;
- in caso contrario, e se necessario, un esame del DNA o del sangue;
- informazioni verificabili da parte del richiedente;
- dichiarazioni dei familiari interessati;
- rapporti/conferme delle informazioni da parte di un organizzazione internazionale, (UNHCR).
E’ importante che il minore non accompagnato riferisca appena possibile alle autorità statali, se ritiene che madre, padre, fratello, sorella, zii, nonni possano essere presenti in uno dei paesi di Dublino, e, se così, se questi lo vogliano o meno con loro.
Il superiore interesse del minore
Il superiore interesse del minore deve essere rispettato. In assenza di familiari o parenti, un minore non accompagnato- come ogni altro richiedente asilo- può scegliere in quale Stato membro fare richiesta.
La Corte di Giustizia Europea ha confermato (nel caso di MA) che questo è il caso anche dopo che il minore ha già fatto richiesta in un altro stato.
Principio di non trasferimento del minore
Trasferire un minore non accompagnato da uno stato ad un altro ha un impatto negativo sul suo benessere.
Trasferire o minacciare di trasferire può portare alla loro sparizione. Il Paese responsabile di esaminare la domanda di asilo di un bambino dovrebbe essere quello in cui è stata fatta la richiesta di asilo più recente, al fine di evitare spostamenti non necessari, eccetto quando il trasferimento ha l’obiettivo del ricongiungimento familiare o è nell’interesse del bambino.
I bambini non dovrebbero essere separati dai familiari, inclusi fratelli o sorelle che sono già in Europa. I Paesi membri dovrebbero avere l’obbligo di rintracciare i familiari residenti nell’Unione.
Lunghezza delle procedure
Se il Paese membro in cui è stata presentata richiesta di asilo ritiene che un altro Paese debba essere responsabile di esaminare la domanda, richiede a quest’ultimo di assumersi la responsabilità entro 3 mesi dalla data di invio della richiesta di asilo.
Lo Stato al quale la richiesta viene inviata deve rispondere entro 2 mesi dalla recezione della richiesta. La mancata risposta entro il termine prefissato significa che lo stato ha accettato la responsabilità della domanda. Il trasferimento avviene entro 6 mesi dal momento in cui il Paese ha accettato la responsabilità del procedimento.
Finlandia
Il Servizio Immigrazione finlandese fornisce informazioni sulla procedura Dublino (in finlandese). Informazioni sul ruolo del tutore nella procedura sono disponibili nel Manuale per tutori pubblicato dal Servizio Immigrazione finlandese (in finlandese).
Grecia
Il Servizio di asilo greco fornisce informazioni (in greco) sulla procedura Dublino qui. Informazioni sul Network di tutela METAdrasi per i bambini non accompagnati e il ruolo dei membri di tale network (in inglese) sono disponibili qui .
Formazione e strumenti
Lista di controllo: ulteriori possibili interventi del tutore o, in sua assenza, del rappresentante legale in relazione alla procedura di Dublino
- Riesaminare i documenti pertinenti contenuti nel fascicolo del minore relativo all’asilo.
- Verificare e assicurare che le autorità competenti per l’asilo rispettino tutte le garanzie previste dal regolamento Dublino per la protezione dei minori non accompagnati.
- Promuovere decisioni basate su considerazioni riguardanti l’unità familiare, il benessere e lo sviluppo sociale del minore, l’incolumità del minore e le opinioni del minore.
- Assicurare che il minore sia adeguatamente informato e facilitare la sua partecipazione.;
- Facilitare i contatti con i familiari, se richiesto dal minore.
- Opporsi alla privazione della libertà e richiedere modalità di accoglienza sicure, che tengano conto delle esigenze specifiche del minore.
- Adoperarsi affinché i trasferimenti in altri Stati membri dell’UE siano effettuati con modalità adatte al minore e accompagnare il minore quando le circostanze lo richiedono o adoperarsi affinché il trasferimento abbia luogo soltanto se è nell’interesse superiore del minore.
Buone pratiche
Il progetto “Supporto Dublino per i tutori” è stato implementato da Nidos nel 2013-2014 in cooperazione con la Caritas Internazionale e France Terre d’Asile, con il supporto finanziario del Fondo europeo per i Rifugiati. L’obiettivo era offrire consulenza ai tutori nell’UE nel rispetto del Regolamento Dublino III. Il report finale del progetto è disponibile qui. Nidos ha incluso nel progetto un helpdesk per assistere i tutori nei casi di minori non accompagnati che rientrano nel regolamento di Dublino. Quest’assistenza, basata su anni di esperienza, riguarda diversi elementi del ricongiungimento ai sensi del Regolamento di Dublino:
- Rendere concreto il superiore interesse del minore;
- Aiutare a comprendere i fattori importanti nel processo di ricongiungimento;
- Fornire dettagli di contatto;
- Informazioni riguardo al processo in tutti i paesi dell’UE;
- Posizione del tutore rispetto alle procedure legali del Regolamento di Dublino.